Quando il Comune deve restituire l’oblazione edilizia: il caso Desenzano e la (ri)determinazione della giurisdizione

Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 6395/2024 – pubblicata il 16 luglio 2024
La vicenda in breve
Il Comune di Desenzano del Garda si è visto condannato, in primo grado, a restituire quasi 90.000 euro versati da un privato a titolo di oblazione per una sanatoria edilizia. L’interessato, dopo un lungo contenzioso sull’abuso edilizio, aveva visto riconoscere in via definitiva la piena legittimità del proprio permesso di costruire originario. A quel punto, aveva chiesto il rimborso della somma versata per la sanatoria che, alla luce della pronuncia definitiva, risultava a suo dire priva di causa. Il TAR gli aveva dato ragione. Ma il Consiglio di Stato ha ribaltato tutto.
La chiave della decisione: giurisdizione e natura del rapporto
La questione, apparentemente edilizia, si è in realtà giocata tutta su un terreno processuale: quale giudice è competente a decidere sulla restituzione dell’oblazione versata per una sanatoria rivelatasi "non necessaria"?
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del Comune, affermando che:
Non è in discussione un potere amministrativo, né la legittimità del procedimento sanzionatorio o del permesso in sanatoria.
La questione attiene, piuttosto, a un rapporto di tipo privatistico, dove il cittadino chiede la ripetizione di un indebito, ai sensi degli artt. 2033 o 2041 c.c.
In questo caso, il Comune non esercita alcun potere discrezionale: ha solo incamerato una somma che potrebbe risultare indebitamente versata. Si tratta quindi di una controversia da decidere dal giudice ordinario, non dal giudice amministrativo.
Un punto fermo dalle Sezioni Unite
A sostegno della propria tesi, il Consiglio di Stato richiama anche Cass. SS.UU. n. 12899/2023, che aveva già escluso la giurisdizione del giudice amministrativo per analoghe richieste di rimborso, una volta esaurito il procedimento amministrativo e riconosciuta l’illegittimità (sopravvenuta o originaria) dell’atto fondante la sanzione.
L’importanza della causa petendi
Ciò che conta, secondo il Consiglio di Stato, non è l’oggetto (il denaro versato), ma la causa del giudizio: non si contesta il potere del Comune, bensì si rivendica un diritto soggettivo alla restituzione di una somma non più dovuta. È questa la chiave per spostare il contenzioso dall’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a quella del giudice ordinario.
Conclusioni pratiche per cittadini e legali
Questa sentenza ribadisce un principio essenziale per chi si occupa di edilizia e diritto amministrativo:
Non ogni contenzioso con la pubblica amministrazione ricade nella giurisdizione amministrativa. Quando il rapporto è paritetico e non coinvolge poteri discrezionali, la competenza torna al giudice ordinario.
Chi chiede un rimborso per somme versate nel contesto di pratiche edilizie deve dunque prima di tutto valutare se il Comune stia esercitando un potere pubblicistico, o se si tratti invece di una semplice questione di obbligazione civile.
Puoi scaricare da qui la sentenza del Consiglio di Stato